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Cittadinanza Attiva, illegittima interruzione del servizio idrico: utenti danneggiati

di , Venerdì, 31 Luglio 2020

     Il sottoscritto sig. Scarpellino Raffaele  in qualità di responsabile di rete ambiente e territorio CITTADINANZATTIVA – SEDE DI ARIANO IRPINO, significa quanto segue.

     Il presente atto ha la finalità di segnalare i danni derivanti dalle sistematiche interruzioni del servizio idrico poste in essere dalla società Alto Calore Servizi S.p.A., quale Ente di gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Ariano Irpino (AV).

     Gli utenti che si avvalgono del contratto di somministrazione di acqua potabile nel suddetto distretto da diversi anni, ed in modo significativo nell’ultimo biennio, riscontrano una ingiustificata e frequente sospensione del servizio idrico.

     L’interruzione della portata idrica avviene soprattutto nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto) e si verifica per diverse settimane e ad ore alternate - nelle ore serali a partire dalle 22:00 sino alle ore 06:00 del mattino seguente.

     Tale condotta ha conseguentemente arrecato notevoli disagi in danno all’utenza privata, soprattutto a carico di coloro che non possono avvalersi di una prestazione alternativa in caso di sospensione prolungata del servizio idropotabile.

     I cittadini dunque subiscono impotenti l’aggravarsi, talvolta in misura irreversibile, di situazioni di precarietà e disagio, senza conoscere la motivazione della mancata erogazione di acqua e senza essere stati edotti in anticipo della stessa.

      In talune occasioni l’Ente di gestione, sollecitato dalle rimostranze da parte dei cittadini formalizzati mediante la scrivente Organizzazione, ha provveduto ad avvertire l’Utenza della sospensione idrica, ma tale avviso – lo si ribadisce – veniva effettuato senza rispettare l’onere, sulla stessa incombente, di darne comunicazione con ragionevole preavviso.

     Invero, in ossequio al DPCM 29 aprile 1999, in caso di interventi programmati, i lavori da effettuare sulla rete devono essere comunicati con un periodo di tempo indicato dal gestore non inferiore a due giorni di anticipo, ove non sia possibile adottare accorgimenti per evitare sospensioni dell'erogazione del servizio.

Assistiamo anche a dei ritardi di riparazione da parte dei tecnici con conseguenze di perdite di acqua sul territorio vedi il problema di zona Creta con continue rotture, o di altre zone rurali dove la riparazione avviene dopo anche 10 giorni.

    Va da ultimo segnalata una ulteriore ipotesi di responsabilità che si rinviene a carico del gestore del servizio pubblico integrato attinente alle motivazioni della sospensione idrica.

     In virtù di ciò che è dato evincere dagli avvisi comunicati dall’Ente, le prolungate interruzioni non sono causate da fattori di natura eccezionale, quali calamità naturali o eventi di forza maggiore non imputabili all’azienda concessionaria, ma sono ascrivibili a sistematici interventi di riparazione delle tubazioni e degli impianti esistenti.

    L’impianto di depurazione è infatti obsoleto e non funzionante con regolarità, tanto da necessitare frequentemente di riparazioni che non hanno carattere strutturale: sono interventi di pronto intervento alle tubazioni dislocate sul territorio.

     La assoluta inefficienza degli impianti non garantisce la razionale utilizzazione delle risorse idriche né delle risorse interne, vanificando le direttive imposte dal D.P.C.M. del 4 marzo 1996 in materia di risorse idriche poste a garanzia delle esigenze della tutela ambientale e della domanda delle popolazioni servite.

    Ma vi è di più! La mancanza di azioni tese ad un efficientamento della struttura idrica comporta non solo la sospensione del servizio in occasione di ogni singolo guasto, ma anche il brusco svuotamento delle tubazioni per ridurre la sezione di deflusso.

     Infatti quando il gestore dell’acquedotto interviene con riparazioni sulle condutture, queste si scaricano dell’acqua rimanendo vuote per consentirne la riparazione o la sostituzione.

     Nel momento in cui i tubi vengono rimessi in servizio, visto che non sono presenti specifici sfiati lungo la linea, il flusso dell’acqua sospinge l’aria rimasta intrappolata nelle tubazioni che arriva sino alla condotta idrica degli utenti.

    Tali sacche di aria nelle tubature vengono conteggiate dal misuratore ed incidono notevolmente sul costo del servizio, ove si considera che la quota fatturata non è commisurata ad alcuna controprestazione da parte dell’Ente gestore che non è in grado di assicurare, in virtù di continui guasti, una erogazione continuativa.

    Le disfunzioni summenzionate rappresentano senza dubbio un inesatto adempimento della prestazione derivante dal contratto di somministrazione, non fornendo il gestore un  servizio continuo,  regolare   e  senza interruzioni. 

    Va peraltro rimarcato che l’Ente di gestione ha l’onere specifico di prevedere, nell'ambito dell'attività di pianificazione di cui all'art. 8 della legge n. 36 del 1994 come integrata dall'articolo 12, L. 23 dicembre 1992, n. 498, meccanismi di interscambio idrico e/o costituzione di riserve, per la ottimale distribuzione delle risorse disponibili all'interno del comprensorio servito, in modo da minimizzare gli effetti di disservizi o di emergenze locali di approvvigionamento.

     Da tanto si evince che la carenza idrica con cui devono fare i conti i cittadini dipende anche dalla cattiva gestione e manutenzione del sistema idrico, che comporta notevoli perdite d’acqua a causa del mancato adeguamento delle tubature attraverso progetti mirati.

     All'ente gestore compete l’organizzazione del trasporto e della distribuzione delle acque (acquedotti) e la manutenzione anche straordinaria della rete idrica e fognaria, tra cui rientrano i rinnovamenti delle reti e degli impianti (le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto di consegna).

    Tali obblighi sono stati disattesi dall’Alto Calore Servizi S.p.A. e si riflettono, per esempio, anche sulla scarsa manutenzione dei pozzetti di accesso ad ogni singola vasca dislocata nelle varie frazioni di Ariano, che appaiono coperte da vegetazione e rovinate nel tempo per la grande incuria.

     In virtù di quanto innanzi esporto, l’Alto Calore Servizi Spa, nonostante i ripetuti solleciti, non sembra perseguire l’obiettivo di un progressivo continuo miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del servizio, adottando soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

     L'affermazione della responsabilità del concessionario di un'opera pubblica per il mancato o difettoso funzionamento della stessa presuppone che a questi siano riconducibili le scelte riguardanti il funzionamento e la manutenzione, essendo egli tenuto, per legge o per contratto, ad assicurarli in piena autonomia rispetto all'Amministrazione concedente (cfr. Cass., Sez. I, 16 aprile 1997, n. 3248; 9 dicembre 1977, n. 5337).

    Come è noto, il servizio di erogazione idrica costituisce un servizio pubblico essenziale e funzionale a soddisfare interessi generali e destinati a fini sociali. Trattasi di un'attività alla quale la comunità locale non può prescindere, considerando che l’acqua potabile viene utilizzata per fini igienico - sanitari nel contesto sociale che caratterizza la comunità medesima, per cui la sua improvvisa ed ingiustificata interruzione configura gli estremi del reato p. e p. dall’art. 340 c.p.

   Il delitto previsto e punito dall'art. 340 c.p. deve ritenersi integrato da qualsiasi comportamento che provochi la interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico. In tal caso a nulla rileva che l'interruzione sia definitiva o il turbamento sia totale, in quanto sufficiente anche una interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purché non insignificante (Cfr. Cass. Pen., Sez. VI,11 gennaio 2019, n. 1334. In tal senso anche: Tribunale di Genova, Sez. II, sentenza del 15 novembre 2019 n. 4083).

    Tale reato si considera integrato anche laddove l’interruzione del servizio, pur senza aver cagionato in concreto l'effetto di una cessazione reale dell'attività o uno scompiglio durevole del funzionamento, sia stato idoneo ad alterare il tempestivo, ordinato ed efficiente sviluppo del servizio, anche in termini di limitata durata temporale e di coinvolgimento di uno solo settore.

    L’affidamento del servizio idrico integrato alla società privata avrebbe dovuto segnare il passaggio da un sistema frazionato e difficilmente controllabile ad una gestione di tipo imprenditoriale, affidata ad operatori specializzati sul mercato, comportando un netto beneficio sotto il profilo degli standard qualitativi.

   Il regime di monopolio in cui opera la suddetta società inoltre avrebbe dovuto favorire maggiori investimenti infrastrutturali, con conseguente efficientamento del servizio ed una politica tariffaria tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

   I disagi riscontrati a seguito dell’omessa fornitura di acqua potabile non solo comportano difficoltà ad attendere alla propria igiene personale e della casa, ma si ripercuotono sul diritto alla qualità della vita, in particolare per i soggetti più deboli quali bambini, anziani e disabili.

   Tali disagi incidono direttamente sull’esercizio dei diritti della persona costituzionalmente garantiti e si ripercuotono direttamente sulla libera estrinsecazione della personalità, costituzionalmente garantita dall’art. 2 della nostra Carta Costituzionale, in un settore nel quale il professionista opera in condizioni di sostanziale monopolio (Cfr. Cass. Civ. 04/10/05; C. Cass., 12/06/06 n. 13546).

     In ultima analisi, in presenza un contratto di fornitura avente ad oggetto l’erogazione del servizio idrico, la condotta del gestore che interrompe la fornitura, impedisce al cittadino di usufruire di un servizio essenziale, violando il diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost. (cfr. Tribunale di Fermo, Ordinanza n. 703 del 23 marzo 2016).

     Va in ultimo evidenziato che nell’ambito del danno erariale, la giurisprudenza ha fatto rientrare anche il cd. danno da disservizio che si verifica qualora un pubblico servizio venga erogato in maniera inefficiente ed inefficace, non soddisfacendo pertanto le aspettative degli utenti ed al contempo sprecando risorse importanti. Nel danno da disservizio rientrerebbe anche quello cd. da ritardo, che si ha in caso di mancata e/o tardiva emanazione di un provvedimento amministrativo per porre fine ad una condotta illecita.

      Per il ruolo e le funzioni che competono allo scrivente ed in rappresentanza di tutti gli aderenti all’organizzazione, si ritiene doveroso richiedere alle Autorità in indirizzo che vengano valutate le lesioni di diritti costituzionalmente garantiti connesse ai fatti suesposti, primo fra tutti quello alla salute ed alla conservazione dell’integrità della persona, con conseguente adozione di ogni più opportuno provvedimento volto areprimere le gravi inadempienze poste in essere in danno agli utenti ed alla tutela dei diritti soggettivi dei cittadini residenti nel comprensorio gestito dall’Alto Calore Servizi S.p.A. e segnatamente nel Comune di Ariano Irpino (AV).

Con osservanza.

Ariano Irpino (AV), lì 25/07/2020

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Raffaele Scarpellino

 

 

 

 

Per presa visione

Il Segretario regionale

Cittadinanzattiva Campania

Lorenzo Latella