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POLSTRADA DI BENEVENTO: MULTE E SANZIONI DA PAGARE IN CASO DI DOCUMENTI SCADUTI

di , Venerdì, 24 Aprile 2020

“Tutti i documenti di identità scaduti dal 17 marzo 2020 in poi – si legge in una nota -sono validi fino al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso. Anche la validità delle patenti di guida e dei certificati di idoneità alla guida (CIG) scaduti a decorrere dal 31.01.2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020, è prorogata automaticamente al 31 agosto 2020. Pertanto, fino al 31 agosto 2020, è consentito condurre i veicoli che la patente o il CIG abilitano a guidare, anche se il documento è scaduto di validità. Invece, non è consentito condurre veicoli con la patente scaduta di validità in data antecedente al 31.01.2020”.

 

Quanto alle carte di qualificazione del conducente per il trasporto professionale di persone e cose (CQC) e ai certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP) “aventi scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020, la relativa validità risulta prorogata fino al 30 giugno 2020. Sempre al 30 giugno 2020 risulta prorogata anche la validità delle autorizzazioni per l’esercitazione alla guida (foglio rosa), che abbiano scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020”.

 

Un termine “più ampio è stato previsto per la revisione dei veicoli. Infatti, i veicoli con la revisione scaduta o in scadenza entro il 31.07.2020, potranno circolare sino al 31 ottobre 2020. Le revisioni che scadono invece dopo il 31.07.2020 non beneficiano di proroghe. Anche in materia assicurativa è stato stabilito che fino al 31.07.2020 la scadenza naturale dell’assicurazione auto (RCA) è automaticamente prorogata di trenta giorni. Quindi si potrà circolare per altri trenta giorni dalla data di scadenza riportata sul certificato assicurativo, senza incorrere in sanzioni”.

 

Infine, “un’importante notazione relativa al profilo sanzionatorio. Si ricorda infatti che dal 10 marzo al 15 maggio 2020 sono sospesi i termini per il pagamento dei verbali e per la presentazione dei ricorsi. Inoltre, dal 17 marzo al 31 di maggio 2020 è consentito il pagamento dei verbali usufruendo dello sconto del 30% se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla notifica. Questa possibilità viene meno con la chiusura della finestra al 31 maggio 2020. Perciò, ad esempio, i verbali notificati in data 20 maggio 2020 potranno usufruire dello sconto del 30% se pagati entro al 31 maggio e non più entro 30 giorni”.