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Arianesi e referendum/5. Competenze Stato-Regioni

di , Lunedì, 28 Novembre 2016

Ultimo appuntamento della nostra rubrica creata per farvi conoscere meglio la riforma costituzionale, che sarà sottoposta al referendum popolare domenica 4 dicembre. In quest'ultima puntata analizziamo la questione legata alla riforma del titolo V della Costituzione, ossia alla competenza legislativa dello Stato e delle Regioni.

ORA

  • Attualmente esiste una ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni. La competenza è esclusiva dello Stato per varie materie come: politica estera, diritto di asilo, immigrazione, rapporti tra Stato e confessioni religiose, difesa e forze armate, sicurezza dello Stato, organi dello Stato e leggi elettorali, referendum, bilancio, trattati internazionali, moneta, finanza, ordine pubblico, cittadinanza e stato civile, giurisdizione e processi, livelli essenziali dei diritti civili, istruzione, previdenza sociale, dogane, pesi e misure per determinare il tempo (ora legale e ora solare), ambiente, beni culturali, diritti d’autore. 
  • Vi sono poi varie leggi per le quali c’è la competenza legislativa concorrente, cioè lo Stato detta i principi, le Regioni definiscono la legge; queste materie sono: rapporti tra Regioni e UE, commercio con l’estero, tutela e sicurezza sul lavoro, professioni, ricerca scientifica, tutela della salute, alimentazione, sport, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, trasporto e navigazione, comunicazione, energia, previdenza complementare, armonizzazione dei bilanci pubblici, valorizzazione dei beni culturali, casse di risparmio a carattere regionale. 
  • Per tutte le altre materie non specificamente indicate c’è invece una competenza esclusiva delle Regioni.

SE VINCE IL SI

  • Con la riforma viene eliminata la competenza concorrente Stato-Regioni. Le materie regolate da questo criterio si aggiungono a quelle di competenza esclusiva dello Stato. 
  • Ci sono però delle eccezioni che riguardano istruzione, turismo, politiche sociali, che rimangono in competenza concorrente. Inoltre se per una legge di competenza esclusiva dello Stato, quest’ultimo detta comunque solo le linee generali, le Regioni potranno definire meglio le leggi stesse. 
  • Infine per le leggi di competenza esclusiva delle Regioni, lo Stato potrà far valere la clausola di supremazia e sostituirsi ad esse, dopo parere favorevole del Senato.

LE RAGIONI DEL SI

  • Il riparto di competenze e, soprattutto la competenza concorrente, ha creato non pochi problemi. Lo Stato e le Regioni spesso si sono rivolte alla Corte Costituzionale per sollevare conflitti di attribuzione o questioni di costiituzionalità legate alla competenza non ben specificata. Con la riforma ci sarà solo la competenza esclusiva o dello Stato o delle Regioni. Il problema sarà risolto e le leggi non si "areneranno" nel campo minato della legittimità costituzionale.
  • Con la clausola di supremazia che potrà esercitare, lo Stato potrà intervenire nei casi di inerzia e di malgoverno delle Regioni, velocizzando il processo legislativo.

LE RAGIONI DEL NO

  • I problemi legati alla competenza concorrente non vengono superati. Infatti tutte le materie di competenza esclusiva dello Stato potranno ugualmente essere disciplinate solo nei principi dallo Stato, lasciando poi alle Regioni la concreta definizione. Esattamente come accade oggi con la competenza concorrente. Senza contare che ci sono alcune materie in cui la competenza concorrente rimane esplicitamente sancita dalla Costituzione.
  • La clausola di supremazia esercitabile dallo Stato può essere visto come un esercizio autoritario del potere. L'ente nazionale che si sostituisce all'ente regionale, che avrebbe maggiori competenze a legiferare per quel territorio.

E ora, per l'ultima volta, anche su questo tema, diteci da che parte state.



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